Tasse sulle insegne e sulla pubblicità, tutto quello che c’è da sapere
Tra le principali voci di spesa cui va incontro il gestore di un’attività di vendita c’è la tassa sulle insegna e sulla pubblicità. Tuttavia, non tutte le insegne sono soggette a tassazione, anzi esistono alcuni casi di esenzione che riguardano gli esercizi commerciali e che è opportuno conoscere affinché l’attività sia in regola. Di seguito, approfondiamo l’argomento.
Come funziona l’imposta sulla pubblicità?
La normativa di riferimento in materia di pubblicità è il DL del 15 novembre 1993 n.507, che regolamenta l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, nonché la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni.
Questa legge viene poi recepita dai Comuni che possono applicarla con delle variazioni, per questo è sempre opportuno fare riferimento alle normative locali, di seguito, per esempio, la normativa relativa al Comune di Verona: Mezzi, forme e limiti delle esposizioni pubblicitarie. Bisogna infatti verificare se il tipo di pubblicità che si vuole fare è consentita in quel Comune, se è prevista un’imposta per quel tipo di pubblicità e a quanto ammonta. In alcune città, infatti, possono essere previste delle agevolazioni fiscali in materia di pubblicità, che è possibile conoscere solo informandosi direttamente presso quel Comune.
Dunque, il regolamento comunale disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.
Esercizi e negozi commerciali: su cosa si paga la pubblicità?
La tassa più importante è l’insegna dell’esercizio commerciale, che si tratti di insegna LED o solo cartello. Come recita il DL prima menzionato, ad essere tassata è: “la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta”.
L’imposta sull’insegna pubblicitaria si applica però soltanto alle insegne con superficie superiore ai 5 metri quadri. Inoltre, in questo caso, l’imposta si paga per intero su tutta la superficie complessiva. Ad esempio, se un negozio espone un’insegna di 8 metri quadrati, dovrà pagare l’imposta pari agli 8 metri quadrati, e non ai 3 metri eccedenti, anche se stiamo parlando di più insegne. Al contrario, se la somma di due insegne non supera i 4 metri quadrati, allora l’imposta sull’insegna non dovrà essere pagata.
Questa esenzione riguarda qualsiasi tipologia di esercizio e qualsiasi tipologia di insegne luminose per attività commerciali, che sia illuminata o luminosa. Va, comunque, sottolineato che se l’insegna (o tabella) viene posizionata in un luogo differente (quindi lontana dal locale) sarà soggetta a pagamento, a prescindere dalla sua dimensione.
Su quali attività pubblicitarie c’è l’esenzione sulle tasse?
Oltre alle esenzioni riguardanti la superficie dell’insegna, bisogna considerare che le tasse non si pagano sulle scritte sulle vetrine, purché non superino i limiti fissati dal Comune.
Il pagamento delle tasse non è previsto nemmeno per le attività di volantinaggio: non solo non sono previste imposte ma non è nemmeno necessario richiedere autorizzazioni per l’attività dei flyer.
Il limite di superficie dei 5 metri quadri vale anche per i cartelli su cavalletti a doppia faccia, molto utilizzati da bar, pizzerie e locali dediti alla ristorazione. Non è prevista l’imposta per un cartello su cavalletto di dimensioni standard, tuttavia alcuni comuni potrebbero richiedere la tassa per l’occupazione di suolo pubblico.